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Legge Costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

59896
Stato 18 occorrenze
  • 1997
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
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Legge Costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea

Legge Costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

2. La Commissione nomina uno o più deputati o senatori con funzioni di relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La Commissione

Legge Costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

1. La Commissione cessa dalle sue funzioni con la pubblicazione della legge costituzionale approvata ai sensi della presente legge costituzionale

Legge Costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

1. La legge costituzionale approvata con unico voto finale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, è sottoposta ad unico referendum popolare entro tre

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3. I Presidenti delle Camere convocano la Commissione per una data compresa entro i dieci giorni successivi alla data di entrata in vigore della

Legge Costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

1. La Commissione esamina i disegni e le proposte di legge ad essa assegnati in sede referente, secondo le norme della presente legge costituzionale

Legge Costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1 - Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla

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2. Per la modificazione della legge costituzionale approvata secondo quanto stabilito dalla presente legge costituzionale, si osservano le norme di

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2. La Commissione è rappresentata davanti alle Assemblee da un Comitato formato dal Presidente, dai relatori e da deputati e senatori in

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4. La Commissione elabora progetti di revisione della parte II della Costituzione, in particolare in materia di forma di Stato, forma di governo e

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, e ripresentare gli emendamenti respinti dalla Commissione. La Commissione può presentare emendamenti o subemendamenti fino a quarantotto ore prima

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La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

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Presidenze delle Camere emendamenti, sui quali la Commissione si pronuncia nei successivi trenta giorni.

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relativi alle materie cui al comma 4, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

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2. I componenti della Commissione possono per la durata dei lavori essere anche permanentemente sostituiti, a richiesta, nelle Commissioni permanenti

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4. La Commissione, entro il 30 giugno 1997, trasmette alle Camere un progetto di legge di riforma della parte II della Costituzione, corredato di

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tutti i progetti. Nella seconda deliberazione per il voto unico finale è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

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la proporzione esistente tra i Gruppi medesimi. Se nei cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale

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